Art. 50

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le corrispondenze di privati dirette alle Presidenze delle Camere legislative, alle autorita' ed agli uffici governativi non potranno avere corso, senza essere preventivamente francate.

[2]Le corrispondenze che non fossero francate saranno rinviate dagli uffici postali ai mittenti, quando questi si possano riconoscere da segni esterni. Quelle che non abbiano alcun segno esterno saranno, entro un mese dalla consegna alla Posta, aperte colle norme di cui nel precedente articolo 10, per essere egualmente rimandate ai mittenti.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art50 · fonte su Normattiva