Art. 51
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[1]Sara' sottoposto al pagamento della meta' delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, diretto dai Sindaci alle seguenti autorita', la cui giurisdizione o ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi comuni:
[2]Prefetti, sotto-prefetti ed ufficiali di pubblica sicurezza;
[3]Procuratori generali, presidenti di tribunali, procuratori del Re, istruttori e pretori;
[4]Intendenti di finanza ed agenti delle imposte erariali;
[5]Comandanti dei distretti militari e dei carabinieri reali.
[6]Uguale riduzione di tassa sara' applicabile alle corrispondenze sotto-fascia di tutti i Sindaci del Regno fra loro e coi comandanti di Corpo e coll'ufficio centrale di statistica, limitatamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica; il che dovra' risultare da dichiarazione apposta sull'indirizzo.
[7]La francatura delle corrispondenze, di cui nel presente articolo, sara' obbligatoria.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva