Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Chiunque si sara' valso del contrassegno ufficiale per trasmisione di corrispondenze private sara' sottoposto ad una pena pecuniaria equivalente a cento volte la tassa di francatura delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale penalita' possa essere inferiore a lire 50.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva