Art. 54
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[1]La tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno e' stabilita come segue:
[2]Fino a lire 10....... centesimi 10, Oltre » 10 fino a lire 25 » 20, » » 25 » 50 » 40, » » 50 » 75 » 60, » » 75 » 100 » 80;
[3]aggiungendo successivamente centesimi 20 di 100 in 100 lire o frazione di 100 lire.
[4]Pei vaglia pero' di somme non superiori a lire 25 a favore di sotto-ufficiali, caporali o soldati dell'esercito o dell'armata presenti al corpo, la tassa e' di soli centesimi 5.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva