Art. 56

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[1]I vaglia per l'interno del Regno sono pagabili all'atto della presentazione all'ufficio postale, durante il mese della loro emissione ed i due mesi successivi.

[2]Quelli tratti su uffici determinati possono, in caso di smarrimento dichiarato, essere duplicati, mediante una sopratassa di centesimi 20.

[3]Trascorso il detto periodo, e' necessaria la loro rinnovazione, che e' ammessa a favore dei destinatari o dei mittenti. La rinnovazione importa una sopratassa di centesimi 10; fatta eccezione pei vaglia di cui nel capoverso del precedente articolo 54.

[4]Dopo un anno dalla data di emissione, i vaglia non riscossi sono rinnovati d'ufficio a favore dei mittenti, senza loro domanda e senz'altra spesa. Pei vaglia militari questo termine e' ridotto a quattro mesi.

[5]L' Amministrazione e' responsabile delle somme depositate, finche' non ne abbia eseguito il pagamento o la restituzione ai mittenti, nei modi che saranno determinati dal Regolamento.

[6]L'importare dei vaglia non pagati ai destinatari, ne' rimborsati ai mittenti nel periodo di tre anni dalla loro emissione e' devoluto all'erario dello Stato.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art56 · fonte su Normattiva