Art. 58
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[1]Oltre ai depositi per vaglia, potranno essere depositate somme di danaro, nei limiti che saranno determinati dal Regolamento, contro rilascio di titoli di credito postali, valevoli per riscuotere partitamente in qualunque ufficio le somme predette.
[2]Pel rilascio dei titoli di credito dovra' pagarsi una tassa uguale a quella indicata nell'articolo 54 pei vaglia postali.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva