Art. 59

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[1]I titoli di credito postali sono nominativi. Non puo' esserne girata ad altri la proprieta', ne' accresciuto il valore primitivo.

[2]Sono valevoli per cinque anni, compreso l'anno dell'emissione; trascorsi i quali le somme non riscosse vanno a profitto dell'Erario.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art59 · fonte su Normattiva