Art. 6
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I capitani o padroni di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato, ed i loro raccomandatari sono obbligati di ricevere i dispacci loro consegnati dagli agenti dell'Amministrazione delle Poste o dai Consoli italiani all'estero.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva