Art. 61
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[1]Per l'invio e la riscossione dei titoli debbono essere pagate:
- a)le tasse di francatura e raccomandazione dei titoli stessi in partenza;
- b)un diritto di riscossione di centesimi 10 per titolo;
- c)la tassa dei vaglia postali per la spedizione delle somme riscosse.
[2]Le tasso di cui alla lettera a sono pagate nell'atto della consegna dei titoli; quelle di cui alla lettera b o c sono prelevato dalle somme riscosse.
[3]I titoli non riscossi, insieme agli atti di protesto, quando questo sia ammesso, giusta il disposto dell'articolo 63, sono rimandati gratuitamente.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva