Art. 62

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[1]L' Amministrazione delle Poste e' responsabile delle somme che riscuote; non assume invece responsabilita' per eventuali ritardi nella presentazione dei titoli, ne' per mancata riscossione dei medesimi.

[2]Nel caso di perdita di pieghi, contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai rispettivi proprietari, salvo il caso di forza maggiore, una indennita' di lire 25.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art62 · fonte su Normattiva