Art. 63
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[1]L' Amministrazione stessa potra' con Decreto Reale essere autorizzata ad assumersi pure l'incarico di recapitare, sopra domanda dei mittenti, i titoli non pagati a persone di loro fiducia o ad un ufficiale competente a levarne il protesto.
[2]Dopo tale consegna restera' esonerata da ogni responsabilita' ed obbligo ulteriore, salvo le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 61.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva