Art. 65

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[1]E' affidato all'Amministrazione delle Poste il servizio di trasporto o di distribuzione nell'interno del Regno di pacchi fino al limite di tre chilogrammi di peso, non eccedenti il volume di venti decimetri cubi, con o senza dichiarazione di valore.

[2]I mittenti hanno facolta' di gravarli di assegno.

[3]I pacchi non possono contenere lettere o scritti che abbiano carattere di corrispondenza, salvo indicazioni che si riferiscano strettamente all'invio dei paghi stessi, ne' materie esplodenti ed infiammabili, od oggetti la cui spedizione non sia autorizzata da Leggi o Regolamenti doganali o di pubblica sicurezza.

[4]Nei pacchi ordinari non possono essere inclusi oggetti d'oro o d'argento, gioielli, monete, biglietti di banca, titoli al portatore, od altri valori. Contravvenendo a tale divieto, i mittenti perdono il diritto a qualsiasi indennita'.

[5]La dichiarazione del contenuto dei pacchi deve indicare esattamente la qualita' e quantita' degli oggetti in essi acchiusi.

[6]Le altre condizioni, affinche' i pacchi postali siano ammessi al trasporto, ed i limiti per le dichiarazioni di valore e per gli assegni verranno determinati dal Regolamento.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art65 · fonte su Normattiva