Art. 66
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[1]La tassa di trasporto dei pacchi ordinari, da pagarsi anticipatamente, e' fissata in centesimi 50 per ogni pacco, qualunque sia la distanza da percorrersi.
[2]Questa tassa e' aumentata di centesimi 25, da pagarsi pura anticipatamente, per quei pacchi il cui mittente ne richiedesse la consegna a domicilio.
[3]Il pagamento della tassa di recapito a domicilio e' obbligatorio pei mittenti di pacchi contenenti commestibili o liquidi, con o senza valore dichiarato.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva