Art. 67
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[1]Pel trasporto dei pacchi con valore dichiarato, oltre le tasse stabilite dall'articolo precedente, saranno pagati centesimi 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore stesso.
[2]Pel trasporto dei pacchi gravati di assegno, oltre le tasse di spedizione e quella di assicurazione, quando ne sia anche dichiarato il valore, sara' pagata una tassa fissa di centesimi 25.
[3]Il rimborso degli assegni sara' fatto ai mittenti mediante vaglia postali, sottoposti alle tasse ordinarie, da essere prelevata dalle somme riscosse.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva