Art. 7
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[1]I capitani o padroni di bastimenti, di cui trattasi nell'articolo precedente, riceveranno pel trasporto diretto di corrispondenze dagli Stati o per gli stati esteri la retribuzione di centesimi 10 per ogni lettera, e di centesimi 5 per ogni altro oggetto, non eccedente il peso di 50 grammi.
[2]Per le corrispondenze interne la retribuzione sara' di centesimi 5 per le lettere e di un centesimo per ogni altro oggetto.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva