Art. 70
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[1]Saranno sottoposti a nuove tasse i pacchi da rispedirsi da una ad altra localita' del Regno, a richiesta dei destinatari e quelli da rimandarsi ai mittenti, in caso di rifiuto dei destinatari; oltre il rimborso dei diritti di Dazio di qualunque specie.
[2]Non sono soggetti alla tassa di rispedizione i pacchi diretti ad ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati dell'esercito e dell'armata, quando questi siano stati trasferiti in localita' diverse da quelle ove i pacchi stessi erano indirizzati.
[3]I pacchi gravati di assegno, non ritirati entro sette giorni della data dell'arrivo, sono restituiti ai rispettivi mittenti, che dovranno pagare la tassa di rispedizione; salvo poi pacchi contenenti merci deperibili il disposto del § a del successivo articolo 73.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva