Art. 71
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[1]In caso di perdita di pacchi ordinari, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione delle Poste corrisponde agli speditori, od a richiesta di questi ai destinatari un'indennita' di lire Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di pacchi con valore dichiarato, 1' Amministrazione medesima corrisponde agli speditori od, a richiesta di essi, ai destinatari una somma uguale al valore dichiarato.
[2]Nessuna speciale indennita' e' dovuta, oltre quella ordinaria di lire 15, nel caso di perdita di pacchi gravati di assegno, quando non ne sia stato assicurato il valore.
[3]Nel caso di deficienza o di avaria nel contenuto di pacchi, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione dovra' pagare:
- a)per i pacchi di valore dichiarato un'indennita' in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso ed al valore dichiarato stesso;
- b)per i pacchi ordinari, con o senza assegno, un'indennita' in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso dichiarato ed all'indennita' massima di lire 15.
[4]Oltre gli accennati compensi, l'Amministrazione non sara' obbligata ad altra indennita' o risarcimento, ne' sara' tenuta responsabile pei casi di ritardo nell'arrivo o consegna dei pacchi.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 31 marzo 1899 · versione 0 su Normattiva