Art. 73

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[1]Possono essere venduti senza preavviso e formalita' giudiziarie:

  • a)i pacchi contenenti merci soggette a deteriorarsi od a corrompersi, non ritirati in tempo utile, e quelli i cui destinatari rifiutassero di pagare i diritti di Dazio, di cui nell'articolo 69;
  • b)i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che, rifiutati dal destinatario, non potessero essere restituiti al-mittente, perche' irreperibile.

[2]La vendita dei pacchi di cui e' parola nel § a potra' farsi quando l'Amministrazione lo creda necessario; quella dei pacchi contemplati nel § b dopo la giacenza di sei mesi dal giorno della loro spedizione.

[3]Il prezzo ricavato da tali vendite resta a disposizione di chi di diritto per cinque anni; trascorso il quale termine e' devoluto all'Erario.

[4]Allorquando l'Amministrazione proceda alla vendita di pacchi spediti con dichiarazione di valore o gravati di assegno, e' responsabile soltanto delle somme ricavatene, anche nel caso che queste resultino inferiori a quelle dichiarate.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art73 · fonte su Normattiva