Art. 74

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[1]I pacchi postali contenenti lettere o scritti, in contravvenzione al disposto dell'articolo 65, saranno gravati di una sovratassa pari al decuplo della tassa delle lette-e o degli scritti non francati e indebitamente inclusi nei pacchi stessi: la quale sovratassa non potra' mai essere inferiore a lire 5.

[2]La spedizione di altri oggetti, in contravvenzione al disposto del secondo capoverso dello stesso articolo 65, oppure la falsa ed incompleta dichiarazione del contenuto nei pacchi sono punite con ammende da lire 5 a 50; senza pregiudizio. in caso di dolo, delle maggiori pene in cui il colpevole potesse essere incorso, secondo il diritto comune.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art74 · fonte su Normattiva