Art. 75
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[1]Il Governo ha facolta' di elevare con Decreto Reale il peso dei pacchi postali fino a cinque chilogrammi, quando e dove le condizioni del servizio postale lo consentano; di modificarne le dimensioni, determinate nel precedente articolo 65; di ammettere pacchi voluminosi colla sopratassa del cinquanta per cento, e recipienti vuoti di ritorno, con la tassa fissa di centesimi 25 per ciascuno.
[2]La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi sara' di una lira, oltre quella di centesimi 25 per il recapito a domicilio.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva