Art. 77
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[1]I libretti sono distinti con un numero progressivo e contengono dieci biglietti cadauno.
[2]I biglietti non possono essere rilasciati separatamente, ma a libretti e contro ricevuta dell'interessato o di un suo speciale procuratore.
[3]Il prezzo di ogni libretto e' di centesimi 50.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva