Art. 77

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[1]I libretti sono distinti con un numero progressivo e contengono dieci biglietti cadauno.

[2]I biglietti non possono essere rilasciati separatamente, ma a libretti e contro ricevuta dell'interessato o di un suo speciale procuratore.

[3]Il prezzo di ogni libretto e' di centesimi 50.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art77 · fonte su Normattiva