Art. 78
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[1]Le condizioni riguardanti il cambio delle corrispondenze coi paesi esteri e gli altri servizi internazionali sono regolate dalle Convenzioni in vigore.
[2]In mancanza di Convenzioni, sara' provveduto con speciali disposizioni emanate per Decreto Reale, da inserirsi nella raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva