Art. 8
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Le persone obbligate al trasporto dei dispacci postali in virtu' degli articoli 5 e 6, rifiutando di trasportarli, o mancando di consegnarli, incorreranno in una pena pecuniaria, estensibile a lire 300; salve le disposizioni del Codice penale pei delitti contro la inviolabilita' del segreto epistolare.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva