Art. 8

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le persone obbligate al trasporto dei dispacci postali in virtu' degli articoli 5 e 6, rifiutando di trasportarli, o mancando di consegnarli, incorreranno in una pena pecuniaria, estensibile a lire 300; salve le disposizioni del Codice penale pei delitti contro la inviolabilita' del segreto epistolare.

Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art8 · fonte su Normattiva