Art. 9
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Il segreto delle lettere e' inviolabile. Il Governo e i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e vigilano rigorosamente perche' non sieno aperte da alcuno, ne' venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva