Art. 10
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[1](Art. 16 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Puo' il ministro, anche su richiesta del Consiglio, chiamare alle adunanze le persone il cui avviso sia riputato utile in qualche discussione, sempre quando non trattasi di questioni personali, salvo il caso previsto dall'art. 38 del presente testo unico. Ma in nessun caso questo avviso sara' computato nel numero dei voti del Consiglio.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva