Art. 100
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[1](Art. 145 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Sara' rifiutata in qualunque Universita' dello Stato l'immatricolazione a coloro che si troveranno ancora sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva