Art. 103

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[1](Art. 18 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Gli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle Universita' e agli altri Istituti d'istruzione superiore sono stabiliti in conformita' della tabella E annessa al presente testo unico.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art103 · fonte su Normattiva