Art. 103
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 18 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Gli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle Universita' e agli altri Istituti d'istruzione superiore sono stabiliti in conformita' della tabella E annessa al presente testo unico.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva