Art. 105

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 20 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Il personale delle tre categorie preindicate viene ripartito in ciascuna Universita' od Istituto superiore secondo le tabelle I, L, M, annesse al presente testo unico.

[3]Queste non potranno essere modificate se non per legge.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art105 · fonte su Normattiva