Art. 105
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 20 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Il personale delle tre categorie preindicate viene ripartito in ciascuna Universita' od Istituto superiore secondo le tabelle I, L, M, annesse al presente testo unico.
[3]Queste non potranno essere modificate se non per legge.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva