Art. 106
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[1](Art. 40 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Al personale assistente e tecnico sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 28 della legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva