Art. 109
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[1](Art. 166 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]La cittadinanza dello Stato non e' una condizione richiesta per essere ammessi ai concorsi, e per essere chiamati, eletti o autorizzati a dare un insegnamento qualunque pubblico, purche' i candidati soddisfacciano ai requisiti voluti dalla legge.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva