Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 47 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. l della legge 16 febbraio 1861, n. 82).
[2]L'istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventu', gia' fornita delle cognizioni generali che si acquistano nell'insegnamento secondario, per gli uffici e le professioni per le quali si richiedono accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva