Art. 110
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[1](Art. 167 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Non possono essere ammessi ai concorsi universitari, ne' eletti a far parte dei corpi accademici, ne' comechessia chiamati od autorizzati ad insegnare o ad esercitare un ufficio amministrativo od un impiego di qualsiasi ordine negli stabilimenti universitari, e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali a meno che non sia intervenuta un'amnistia in loro favore la quale non potra' invocarsi a favore dei condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, benche' non andasse congiunta a questa pena ne' l'interdizione ne' la sospensione dello esercizio dei pubblici uffizi. Lo stato di fallimento dichiarato doloso produrra' la stessa incapacita' delle pene precitate.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva