Art. 113

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[1](Art. 13 della legge 19 luglio 1909, n. 496 - Art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 449).

[2]I rettori delle Universita', i capi degli Istituti d'istruzione superiore, i direttori di cliniche e di gabinetti scientifici, non possono eccedere nelle spese i fondi loro assegnati, anno per anno, a titolo di dotazione o di assegni straordinari. Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati; ed il Ministero dell'istruzione pubblica provvedera' d'accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art113 · fonte su Normattiva