Art. 113
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[2]I rettori delle Universita', i capi degli Istituti d'istruzione superiore, i direttori di cliniche e di gabinetti scientifici, non possono eccedere nelle spese i fondi loro assegnati, anno per anno, a titolo di dotazione o di assegni straordinari. Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati; ed il Ministero dell'istruzione pubblica provvedera' d'accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva