Art. 114
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[1](Art. 28 della legge 19 luglio 1909, n. 406).
[2]La spesa degli aumenti portati dalla legge 19 luglio 1909, n. 496, agli stipendi dei professori ordinari e straordinari del R. Istituto di studi superiori di Firenze, del R. politecnico di Torino, della R. scuola superiore navale di Genova, degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano e' a totale carico dello Stato.
[3]In corrispondenza degli aumenti di cui sopra, e nella misura risultante da apposita liquidazione, saranno accresciuti anno per anno i contributi dello Stato nella spesa di mantenimento degli Istituti sovraindicati, stabiliti rispettivamente dalle leggi 9 luglio 1905, n. 366, e 8 luglio 1906, n. 321, dal R. decreto 26 luglio 1891, n. 480, e dalla legge 9 luglio 1905, n. 365.
[4]Sara' pure a carico dello Stato la spesa degli aumenti di stipendio per i due professori ordinari e per lo straordinario delle scuole di elettrotecnica e di elettrochimica annesse al R. Istituto tecnico superiore di Milano.
[5]Parimente sara' a carico dello Stato la maggiore spesa che per effetto della legge 19 luglio 1909, n. 496, occorrera' oltre quella stabilita dall'art. 12 della legge 5 maggio 1907, n.257, per il riordinamento degli insegnamenti della Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova; e quella occorrente per il miglioramento economico del personale assistente, tecnico e subalterno del R. Istituto di studi superiori di Firenze.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva