Art. 116

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[1](Art. 5 della legge 28 maggio 1903, n. 224).

[2]I proventi stessi serviranno inoltre per stanziare nella parte straordinaria del suddetto stato di previsione, in aggiunta delle somme che nella parte stessa costituiscono presentemente la dotazione annuale per spese in servizio della istruzione superiore, le somme o le rate annuali di esse, che in base a nuove convenzioni speciali con gli enti locali e previo concorso di questi, facciano carico allo Stato per costruzioni e miglioramenti di edifizi delle Universita' e degli Istituti superiori.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art116 · fonte su Normattiva