Art. 117
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[1](Art. 7 della legge 28 maggio 1903, n. 224).
[2]La quota d'aumento delle tasse e sopratasse riguardanti le varie sezioni dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze e' assegnata nella sua totalita' all'Istituto stesso in aumento della dotazione stabilita dalla convenzione approvata con la legge 9 luglio 1905, n. 366.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva