Art. 118-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1]((Il provento della sopratassa di iscrizione che sara' istituita in virtu' dell'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e' devoluto per tutti gli Istituti e scuole all'erario dello Stato comunque sia diversamente disposto da leggi o decreti anteriori.
[2]Sono altresi' devoluti all'erario dello Stato i due terzi del maggior provento delle tasse di iscrizione derivanti dal R. decreto 9 maggio 1920, n. 1058, pagate dagli studenti inscritti alla scuola preparatoria annessa al R. Istituto tecnico superiore di Milano e agli Istituti di cui al precedente art. 29-quater)). 33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva