Art. 119
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[1](Art. 21 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Fino alla effettiva nomina dei membri del Consiglio superiore da eleggersi dal Senato e dalla Camera dei deputati secondo l'art. 1, resteranno in carica i consiglieri scaduti al 30 giugno 1909. Gli altri membri del Consiglio superiore, che al 30 giugno 1909 non avranno compiuto il quadriennio dalla loro nomina resteranno in carica secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva