Art. 12

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[1](Art. 48 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Tabella A della legge 19 luglio 1909, n. 496 - Art. 2 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

[2]Essa sara' data a norma della presente legge nelle Universita' di Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Macerata, Messina, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena e Torino; nel R. Istituto di studi superiori di Firenze; nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano; nel R. Istituto tecnico superiore di Milano (comprese le scuole di elettrotecnica e di elettrochimica); nella R. scuola superiore politecnica di Napoli; nel Politecnico di Torino; nelle RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma; nelle RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino; nella R. scuola navale superiore di Genova.

[3]Sara' data, in parte, negli Istituti universitari, conservati a norma dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1861, n. 69, sull'istruzione secondaria classica nelle provincie napoletane. Con decreto Reale si potra' ampliare l'insegnamento attuale in detti Istituti, o anche sopprimerlo, se verra' creduto vantaggioso.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art12 · fonte su Normattiva