Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[2]Essa sara' data a norma della presente legge nelle Universita' di Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Macerata, Messina, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena e Torino; nel R. Istituto di studi superiori di Firenze; nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano; nel R. Istituto tecnico superiore di Milano (comprese le scuole di elettrotecnica e di elettrochimica); nella R. scuola superiore politecnica di Napoli; nel Politecnico di Torino; nelle RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma; nelle RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino; nella R. scuola navale superiore di Genova.
[3]Sara' data, in parte, negli Istituti universitari, conservati a norma dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1861, n. 69, sull'istruzione secondaria classica nelle provincie napoletane. Con decreto Reale si potra' ampliare l'insegnamento attuale in detti Istituti, o anche sopprimerlo, se verra' creduto vantaggioso.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva