Art. 120
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 22 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Gli aumenti quinquennali gia' conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, saranno elevati alla misura stabilita dall'art. 27 e computati nel numero di quelli consentiti dall'articolo stesso.
[3]Qualunque sia il numero degli aumenti conseguiti, lo stipendio complessivo non potra' mai eccedere il massimo di L. 10,000 per i professori universitari che avessero gia' conseguito il grado di ordinario al momento della promulgazione della legge 19 luglio 1909, n. 496.
[4]Ai professori ordinari, ai quali, all'attuazione delle leggi speciali di pareggiamento di alcune Universita', venne assegnato uno stipendio iniziale di L. 6000, saranno computati, agli effetti del primo comma del presente articolo, come conseguiti due aumenti quinquennali di L. 500.
[5]Gli aumenti stessi, come gli altri maturati o in corso di maturazione sullo stipendio anzidetto, saranno elevati alla misura sovraindicata.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva