Art. 122-bis
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((I professori che alla pubblicazione della presente legge godono di un assegno per direzione di Gabinetto o di clinica, lo conserveranno. In tal caso la retribuzione che dovra' essere loro corrisposta per il secondo insegnamento ai sensi del precedente art. 28-bis sara' ridotta fino alla concorrenza dell'ammontare dell'assegno stesso, e non sara' applicabile la disposizione dell'art. 28-quinquies)). 33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva