Art. 123
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[1](Art. 26 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]I professori che all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, avevano il grado di ordinario potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, anche dopo compiuta l'eta' di 75 anni, quando, a parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, concorrano per essi le condizioni volute dall'art. 24 del presente testo unico.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 29 aprile 1917 · versione 0 su Normattiva