Art. 124
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[1](Art. 27 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]I professori ordinari e straordinari in carica all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 41, avranno diritto al minimo della pensione, anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva