Art. 125

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[1](Art. 30 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Le disposizioni degli articoli 26 e 30 (comma primo) del presente testo unico, non saranno applicabili a quei professori straordinari che al 30 dicembre 1909 avessero acquistato la stabilita' e fossero proposti per la promozione ad ordinario, intendendosi ad essi conservato il diritto alla promovibilita'.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art125 · fonte su Normattiva