Art. 125
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 30 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Le disposizioni degli articoli 26 e 30 (comma primo) del presente testo unico, non saranno applicabili a quei professori straordinari che al 30 dicembre 1909 avessero acquistato la stabilita' e fossero proposti per la promozione ad ordinario, intendendosi ad essi conservato il diritto alla promovibilita'.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva