Art. 128
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 33 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Il personale assistente e tecnico con qualunque denominazione attualmente addetto alle cattedre di discipline sperimentali e dimostrative nelle RR. Universita' e nei RR. Istituti d'istruzione superiore, sara' all'atto dell'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, raggruppato rispettivamente nelle categorie di aiuto e di assistente, o di capotecnico, tecnico o aiuto tecnico.
[3]Il personale subalterno sia di ruolo, sia straordinario, nella prima applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, sara' distribuito tra i bidelli e custodi e tra gl'inservienti.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva