Art. 128

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[1](Art. 33 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Il personale assistente e tecnico con qualunque denominazione attualmente addetto alle cattedre di discipline sperimentali e dimostrative nelle RR. Universita' e nei RR. Istituti d'istruzione superiore, sara' all'atto dell'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, raggruppato rispettivamente nelle categorie di aiuto e di assistente, o di capotecnico, tecnico o aiuto tecnico.

[3]Il personale subalterno sia di ruolo, sia straordinario, nella prima applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, sara' distribuito tra i bidelli e custodi e tra gl'inservienti.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art128 · fonte su Normattiva