Art. 13

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[1](Art. 49 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 5 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 - Art. 7 della legge 17 ottobre 1860 - Articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1887, n. 4697 - Legge 14 luglio 1907, n. 571).

[2]L'insegnamento superiore comprende quattro Facolta':

[3]1° giurisprudenza;

[4]2° medicina e chirurgia;

[5]3° scienze fisiche, matematiche e naturali;

[6]4° lettere e filosofia.

[7]Inoltre le scuole di medicina veterinaria, le scuole di farmacia, le scuole d'applicazione per gli ingegneri e scuole d'agraria.

[8]L'Universita' di Napoli ha cinque Facolta': la Facolta' di filosofia e lettere, di scienze matematiche, di scienze naturali, di medicina e chirurgia e di giurisprudenza.

[9]Nell'Universita' di Napoli la cattedra di storia della chiesa, come insegnamento complementare, e' aggregata alla Facolta' di lettere e filosofia.

[10]Nelle altre Universita' gli insegnamenti gia' costituenti le Facolta' soppresse con la legge 26 gennaio 1873, n.1251, quando abbiano un generale interesse di cultura storica, filologica e filosofica possono essere dati nella Facolta' di lettere e filosofia, giusta il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

[11]Nell'Universita' di Roma vi e' la cattedra dantesca, il cui professore e' eletto con l'applicazione dell'art. 24 del presente testo unico e dietro il voto favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

[12]Alla scuola d'applicazione per gli ingegneri dell'Universita' di Palermo e' annessa la sezione industriale.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art13 · fonte su Normattiva