Art. 130
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[1](Art. 135 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Il personale assistente straordinario, che all'atto della promulgazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, si trovi addetto ai singoli Istituti, e che dopo il 31 luglio 1911 e la revisione di cui all'articolo 127, non abbia trovato posto negli uffici di ruolo stabiliti dal nuovo organico, s'intende cessato.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva