Art. 131

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[1](Art. 36 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Le cattedre di materie complementari, delle quali all'art. 104, potranno conservare, sino al 31 luglio 1911, i posti di aiuto e di assistente, di cui eventualmente fossero provviste.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art131 · fonte su Normattiva