Art. 132
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[1](Art. 37 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Gli aiuti ed assistenti, che all'atto dell'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, percepivano uno stipendio superiore alle L. 2000 e 1500 rispettivamente, conserveranno la somma eccedente a titolo di assegno personale.
[3]Eguale beneficio e' accordato ai capi tecnici, ai tecnici ed agli aiuti tecnici, alle levatrici, alle levatrici assistenti e al personale subalterno, che eventualmente percepissero stipendi superiori a quelli stabiliti dalla legge 19 luglio 1909, n. 496 pei rispettivi uffici.
[4]E' dato inoltre un assegno ad personam di L. 60 o 120 al personale subalterno che avesse gia' conseguito rispettivamente uno o due aumenti sessennali sullo stipendio di ruolo.
[5]Tutti i maggiori assegni suddetti verranno gradualmente diminuiti e soppressi a misura che maturino i nuovi aumenti quinquennali.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva