Art. 133
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[1](Art. 39 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a introdurre negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero delle finanze le variazioni dipendenti dall'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro della pubblica istruzione CREDARO.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva